Venerdì 26 Febbraio 2021 21:44

Coronavirus/Umbria: firmata ordinanza - cio' che e' possibile fare

(CIS) – Perugia feb - L'ordinanza della presidente dell'Umbria Tesei, riguardo alle Associazioni, vieta le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Dispone che sono consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi. Per il Commercio, queste le decisioni: esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, si avrà l'obbligo di rispettare alcune specifiche disposizioni, tra cui: misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici; mantenimento del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori; garanzia di ricambio di areazione. Inoltre gli accessi dovranno essere regolamentati secondo le seguenti modalità: per locali fino a 40 mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; per locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, comprendendo gli operatori. All'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente. Tale protezione è fortemente raccomandata anche per la clientela. segue

Per i Centri commerciali o ed altre strutture assimilabili si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1 che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori. Per lo sport, sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche. Sospeso anche lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto. Infine è sospeso le sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale anche per gli atleti non professionisti, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Nei luoghi pubblici: sono vietati: consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata; distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l'intera giornata; svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi. L'attivita' venatoria e' consentita con spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale; per l'esercizio della caccia di selezione, per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dalla Regione. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale. Fonte com abstract

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