Tale circostanza, unita alla successiva revoca della licenza per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da parte del Comune di Perugia, determina – secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – una particolare forma di "incapacità giuridica" del soggetto economico che, se pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata struttura organizzativa, non merita la "fiducia" delle Istituzioni e, di conseguenza, non può essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni ovvero destinatario di titoli abilitativi, licenze, concessioni, erogazioni, finanziamenti o altre agevolazioni, comunque denominate. Nel caso di specie, l'amministratore della società, inviando, tramite il portale dell'Agenzia dell'Entrate, l'istanza per la concessione del contributo previsto, in assenza dei requisiti richiesti, si è reso responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 316-ter del codice penale, omettendo informazioni dovute e realizzando un illecito profitto. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, condividendo l'impianto accusatorio formulato dal Pubblico Ministero, ne ha accolto la richiesta, disponendo il sequestro preventivo - continua la nota della Prucura a firma del dott. Cantone - , finalizzato alla confisca diretta, delle somme indebitamente percepite rinvenibili sui conti correnti e/o depositi intestati alla società e, in caso di mancato o parziale rinvenimento di liquidità, il sequestro preventivo "per equivalente" delle somme giacenti sui conti dell'indagato. L'operazione si colloca nel contesto più generale del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, a danno della corretta destinazione delle misure di sostegno alle imprese, adottate per fronteggiare la crisi economica, arginare i danni che l'emergenza epidemiologica ha cagionato al sistema produttivo, preordinare le condizioni per assicurarne la ripresa e, al contempo, contrastare la povertà e l'esclusione sociale. font ecom abstract