Nello specifico - spiega una nota - due sono le tipologie di ammonimento previste e disciplinate dalla legge: uno ai sensi dell'art 8 del DL n.11 del 23 febbraio 2009 conv. in legge 38/2009. Si tratta di un provvedimento adottato dal Questore quando non è stata proposta querela per il reato di cui all'art 612 bis c.p., (atti persecutori). Pertanto, tale strumento rappresenta una via alternativa a quella giudiziaria, azionabile in via preventiva, quando, la parte offesa non vuole presentare querela per il reato di cui è vittima. E' necessario, allora, che la persona offesa faccia esplicita richiesta alle forze di polizia al fine di azionare la "macchina" preventiva. L'altro ammonimento è quello previsto dall'art 3 DL nr.93 del 14 agosto 2013 conv. Legge 119/2013. In questo caso ci troviamo nell'ambito di un provvedimento emesso dal Questore per condotte di violenza domestica in relazione al reato di lesioni, anche tentate, a prescindere dall'iscrizione di un procedimento penale. Per violenza domestica si intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o tra attuali e precedenti congiunti legati da relazione affettiva in corso o pregressa. Allorquando ci si trova di fonte a fatti di tale genere, il Questore, a prescindere da una richiesta espressa della parte offesa, può emettere il provvedimento di ammonimento, proprio in considerazione della gravità delle condotte poste in essere.Nell'anno 2021 dal Questore di Perugia, su istruttoria della Divisione Anticrimine- Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili sono stati adottati 36 provvedimenti di cui all'art 8 del DL n.11 del 23 febbraio 2009 conv. Legge 38/2009. Sono stati adottati, inoltre, 32 provvedimenti di cui all'art 3 DL nr.93 del 14 agosto 2013 conv. Legge 119/2013. Dati dell'anno 2020 e 2019 (ammonimenti); nel 2019 erano 20 (art. 8) e 25 (art. 5), nel 2020, sono stati 29 (art. 8) e 42 articolo 3.Dagli Uffici di Polizia sono stati trattati, inoltre, 177 episodi delittuosi tra lesioni, maltrattamenti e stalking riconducibili alla materia del "codice rosso". Si tratta della legge n.69/2019 nota, appunto come "codice rosso" entrata in vigore il 9 agosto del medesimo anno con la finalità di rafforzare la tutela delle vittime. In particolare a fronte di una notizia di reato per delitti di violenza di genere e domestica la P.G, acquisita la notizia, deve riferire, anche in forma orale all'AG, che entro 3 giorni deve acquisire informazioni dalla persona offesa e ogni elemento utile al fine di emettere un'eventuale misura cautelare quale il divieto di avvicinamento alla persona offesa/allontanamento dalla casa familiare ed altre misure di carattere custodiale (quali arresti domiciliari e custodia in carcere). Fonte com abstract